Legge c.d. “anticorruzione”: le novità per gli arbitrati.
Legge c.d. “anticorruzione”: le novità per gli arbitrati.
La legge n. 190 del 6 novembre 2012, pubblicata in G.U. del 13 novembre 2012, più famosa come legge anticorruzione, tra le altre importanti novità normative, ha introdotto anche alcune modifiche alla disciplina degli arbitrati in cui è parte una pubblica amministrazione. Anzitutto è stato novellato il comma 1 dell’articolo 241 del codice degli appalti, sostituito dal seguente testo: «1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’amministrazione. L’inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell’avviso con cui e’ indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, o il ricorso all’arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli». Altre modifiche degne di rilievo sono quelle relative alla nomina degli arbitri che deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 22, 23 e 24 dell’art. 1 della legge, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice degli appalti. In base al comma 22, poi, qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici mentre, qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l’arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Per quanto riguarda i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie, a tutti detti soggetti è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullita’ degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di arbitro unico. La norma transitoria stabilisce che le disposizioni in questione non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della legge. |