Istituito il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 02.11.2010 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178 rubricato “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”, gli abbonati (ossia qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all’articolo 129 del Codice della privacy) hanno finalmente a disposizione uno strumento che si prefigge lo scopo di impedire l’utilizzo del telefono, da parte degli operatori, per effettuare i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, presenta istanza presso il gestore del registro pubblico. Gli abbonati, infatti, potranno chiedere al gestore che la numerazione della quale sono intestatari, riportata negli elenchi, sia iscritta nel registro, gratuitamente e almeno secondo le seguenti modalità: Il comma 3 dell’art. 7 sancisce che l’iscrizione al registro da parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, senza distinzione di settore di attivita’ o di categoria merceologica. L’iscrizione dell’abbonato al registro pubblico è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell’interessato o di decadenza ai sensi del comma e puo’ avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalita’ automatizzate. L’effettiva attuazione del registro spetta al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, Infine, l’art. 14, a chiusura ed in previsione di una probabile inerzia, stabilisce che decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto e fino all’attivazione del registro, gli interessati i cui dati personali sono riportati negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 129 del Codice possono comunque, tramite l’operatore con il quale l’abbonato ha stipulato il contratto telefonico, esercitare il diritto di opposizione mediante l’iscrizione dell’opposizione dell’abbonato ai trattamenti per le |