In base al D. L. 185/08 convertito nella L. 2/09, i professionisti iscritti in Albi devono dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata e comunicare al proprio Ordine il relativo indirizzo, affinchè le comunicazioni agli stessi vengano effettuate con l’utilizzo di tali strumenti.
Tra i suddetti professionisti sono compresi, ovviamente, anche gli Avvocati.
Per rale categoria, inoltre, è valido anche l’art. 51 del D. L. 112/08 (conv. in L. 133/08) , rubricato “Comunicazioni e notificazioni per via telematica”, il quale stabilisce che:
“1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al primo comma dell’articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell’articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell’Ordine degli Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alla parte costituita e al consulente che non hanno comunicato l’indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria.
4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile.
5. All’articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e’ aggiunto il seguente: «Nell’albo e’ indicato l’indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;
b) il quarto comma e’ sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell’Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile”.
In ragione di tale normativa, gli Avvocati si dovranno dotare di una casella di P.E.C. “ordinaria” (comunicando al proprio Consiglio dell’Ordine il relativo indirizzo) ed una C.P.E.C.P.T. ossia di una Casella Posta Elettronica Certificata Processo Telematico, da usare esclusivamente per le comunicazioni e notifiche attinenti al Processo Civile Telematico (comunicandone, anche in questo caso il relativo indirizzo al proprio Consiglio dell’Ordine, però ai sensi e per le finalità dell’art. 7 del D.P.R. 123/01).
Le disposizioni normative relative alla P.E.C. “ordinaria”, infatti, non sono applicabili al Processo Civile Telematico, in base all’esclusione operata dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3), il cui art. 16 stabilisce che “…omissis… 4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative”.
Per la normativa sul Processo Civile Telematico: qui.
Per la normatica sulla P.E.C.: qui. |