30 Gennaio 2009,
L’obbligatorietà della P.E.C. per i professionisti e le imprese è Legge
Il D. L. 185/08, nel quale si prevede l’obbligatorietà della Posta Elettronica Certificata per professionisti iscritti in Albi ed imprese in forma societaria, è stato convertito dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009).
La legge di conversione ha introdotto anche alcune modifiche molto importanti.
Anzitutto, accanto alla P.E.C., è stato previsto l’utilizzo di “analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali”.
Inoltre, l’elenco degli indirizzi dei professionisti (contenente i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata) viene pubblicato dagli Ordini o Collegi di appartenenza ed è riservato e consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.
In base al comma 10, però, “la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6, nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri” mentre “l’estrazione di elenchi di indirizzi e’ consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza”.
Le modalità temporali di comunicazione dell’indirizzo sono le seguenti:
* i professionisti entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto;
* le nuove imprese costituite in forma societaria nella domanda di iscrizione al registro delle imprese;
* le imprese già costituite entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto. |